L’art. 1, comma 273 della L. 266/2005 ha stabilito che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'art. 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'art. 1 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.(In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 agosto 2007, il D.M. 4 dicembre 2008, il D.M. 28 maggio 2009, il D.M. 17 maggio 2010, il D.M. 24 giugno 2011 ed Il D.M. 11 luglio 2012.)
Il 5 marzo 2013, la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ha comunicato alle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale che il 31 marzo 2013 è il termine utile per trasmettere i dati necessari per beneficiare del contributo erariale per l’anno di competenza 2012.
I modelli modulo rimborso oneri e dichiarazione del rappresentante dell’azienda debitamente compilati e sottoscritti, debbono essere inviati con raccomandata A/R,unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative
Divisione IX
Via Flavia 6
00187 Roma